Ai fini del computo dei quarant’anni di contribuzione non concorrono le anzianità derivanti da riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria. La riforma del 2008 (vedi legge numero 247/2007) ha però corretto il tiro circa il riscatto del periodo di studi.
Pertanto oggi pure il riscatto di laurea può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei quarant’anni...
Pertanto oggi pure il riscatto di laurea può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei quarant’anni...







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